PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge si applica a tutti i prodotti farmaceutici soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma che producono effetti negativi sullo stile e sulla qualità della guida degli utenti della strada.
      2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della salute, sono individuati i prodotti farmaceutici di cui al comma 1.

Art. 2.
(Modalità di applicazione).

      1. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti di cui all'articolo 1 deve essere riportato un simbolo convenzionale di allarme che indichi l'idoneità del farmaco a produrre effetti negativi sullo stile e sulla qualità della guida degli utenti della strada.
      2. Se le confezioni di prodotti di cui all'articolo 1 sono troppo piccole per riportare il simbolo di cui al comma 1 del presente articolo, il medesimo è riportato in un cartoncino pieghevole, inserito nella confezione, in modo tale da risultare comunque facilmente visibile.

Art. 3.
(Disposizioni transitorie).

      1. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che producono i prodotti di cui all'articolo 1 si uniformano alle disposizioni della presente legge entro il 31 dicembre 2007.

 

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      2. La distribuzione dei prodotti indicati all'articolo 1 confezionati prima del 31 dicembre 2007 è consentita fino al 31 dicembre 2008.

Art. 4.
(Sanzioni).

      1. Qualora i prodotti di cui all'articolo 1 siano posti in commercio dopo il 31 dicembre 2008 senza l'indicazione del simbolo di cui all'articolo 2, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10.000 euro a 25.000 euro.
      2. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, il Ministro della salute, con provvedimento motivato, ordina al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio l'adeguamento della confezione, stabilendo un termine per l'adempimento.
      3. In caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato, il Ministro della salute può sospendere l'autorizzazione all'immissione del prodotto fino al compiuto adempimento di quanto previsto al comma 2.

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.